Pubblichiamo volentieri una chiarificazione in tema bollo auto venicoli storici degli amici dell'AAVS.
Bollo auto in misura ridotta: nella confusione generale, qualcuno ci prova!
Come ormai è arcinoto a tutti, la Legge di Stabilità 2015 ha modificato radicalmente l’Art. 63 della Legge 342/2000 escludendo di fatto da ogni beneficio tutti i veicoli di età compresa tra 20 e 29 anni.
A questo punto si sono scatenate le rimostranze dei possessori di tali veicoli, che si sono visti improvvisamente privati di un beneficio fiscale al quale, in buona fede, ritenevano di avere diritto. Anche la gran parte dei mezzi di comunicazione (stampa quotidiana, riviste del settore e siti internet o blog) ha in vario modo cavalcato lo scontento.
Da parte loro, anche alcune Regioni hanno affrontato l’argomento, proponendo diverse soluzioni per mantenere il beneficio, tutte però dimostratesi inapplicabili in quanto in netto contrasto con la Legislazione nazionale, come precisato dal Ministero delle Finanze con Risoluzione n. 4/DF del 1 aprile 2015.
Abbiamo parlato di “confusione generale” (soprattutto da parte dei mezzi di comunicazione). E’ necessario però a questo punto sottolineare un fatto basilare, di cui molti commentatori non hanno tenuto conto: Il comma 1) dell’Art. 63 Legge 342/2000 (non modificato dalla Legge di Stabilità 2015) non riguarda affatto i veicoli di interesse storico ma concede il beneficio fiscale a tutti ”i veicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno della loro costruzione”.
Molti hanno scritto che, d’ora in poi, i veicoli sarebbero stati considerati di interesse storico dopo i 30 anni: nulla di più errato ! Il Codice della Strada (Art. 60) e il Regolamento di attuazione (Art. 215) non sono stati modificati.
Lo ribadiamo: il beneficio era riservato, e continua ad essere riservato, a tutti i veicoli con 30 e più anni.
I comma 2) e 3) – aboliti dalla Legge di Stabilità 2015 – concedevano il beneficio fiscale anche ai veicoli ventennali “di particolare interesse storico”, facendo anche alcuni chiari esempi della tipologia di veicoli che potevano essere considerati di particolare interesse storico e quindi beneficiari della riduzione delle tasse automobilistiche.
Come spesso avviene nel nostro Paese, la definizione “di particolare interesse storico” è stata interpretata con la massima larghezza e senza il minimo rispetto per lo “spirito” della legge e a questo probabilmente si deve la decisione dello Stato di risolvere il problema alla radice, eliminando qualsiasi tipo di beneficio ai veicoli della fascia 20 – 29 anni.
Non ci vuole molto a capire come, venendo meno qualsiasi beneficio, molti dei possessori dei veicoli in oggetto, non abbiano più alcun interesse ad aderire ad un ente che si era attribuito il potere di determinare quali fossero i veicoli di particolare interesse storico (a voler essere maliziosi, soltanto quelli dei propri soci….).
E così l’ASI ha iniziato a muovere le sue pedine per ottenere la revoca del provvedimento che, necessariamente, ha provocato un’emorragia tra i suoi soci.
Nella consueta “Lettera del Presidente” pubblicata sul numero di novembre de La Manovella, il presidente Loi, parlando di Legge di Stabilità scrive, tra l’altro: “La dimenticanza che nasce dal fatto di non essere tornati alla Legge 342/2000 art. 63 spero venga ovviata attraverso gli emendamenti che verranno presentati dai parlamentari a noi vicini……”
In effetti è stato presentato l’emendamento 33.177 alla Legge di Stabilità 2016, successivamente dichiarato non ammissibile per mancata copertura finanziaria.
Da un esame superficiale del testo (vedi allegato) si sarebbe portati a pensare che si tratti di una pedissequa riscrittura del testo originale dell’Art. 63 della Legge 342/2000 (prima delle modifiche apportatevi dalla Legge di Stabilità 2015) ed infatti alcuni ci sono cascati.
Ma così non è: ci sono due differenze rispetto al testo originale.
La prima è stata inserita probabilmente al solo scopo di rendere l’argomento interessante per la Commissione Bilancio del Senato, è cioè sancisce l’aumento da € 25,82 a € 75,00 dell’importo forfettario da pagare.
La seconda differenza consiste in una breve frase inserita nel comma 1) che riguarda esclusivamente i veicoli di trenta o più anni.
Questa frasetta, testualmente dice: ”L’esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall’ASI e per i motoveicoli anche dall’ FMI…..”
Questo significa che – qualora l’emendamento fosse passato - anche i veicoli trentennali, per essere ammessi al pagamento della tassa di circolazione forfettaria, avrebbero dovuto essere iscritti all’ASI, stravolgendo cosi lo spirito della versione originale dell’Art. 63, che ha previsto il beneficio per tutti i veicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale
Chi avrà mai suggerito questa aggiunta ai firmatari dell’emendamento 33.177 ??
Sarebbe quanto mai opportuno o, meglio, indispensabile che tutti, ma in particolare i membri del Parlamento chiamati a legiferare, tenessero ben presente quanto affermato con Sentenza n. 3837 del 15 febbraio 2013 dalla Corte Suprema di Cassazione Sez. VI e cioè che “….confliggerebbe invece con il principio costituzionale di eguaglianza (non potendo il legislatore precostituire in favore di singoli soggetti privati, quali l'ASI, una vera e propria rendita di posizione)….
Associazione Amatori Veicoli Storici A.A.V.S.
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